Davide De Caprio Avvocato Penalista Roma

Esperto in Diritto penale e criminale

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Il Diritto Penale è una branca del diritto pubblico che disciplina i reati – comportamenti illeciti di particolare gravità, puntualmente descritti dalla Legge come “reati finanziari”.

In virtù della funzione del Diritto Penale come strumento di tutela di interessi superindividuali, si capisce l’importanza della tipizzazione e della punizione di condotte gravemente perigliose per il mercato e l’economia nazionale, come la bancarotta fraudolenta, il falso in bilancio, l’insider trading etc., poste in essere nel contesto dell’impresa.

Al diritto penale c.d. “comune”, materialmente racchiuso nel Codice Penale, si affianca infatti un diritto penale “dell’economia”, che a mezzo di disposizioni “sparpagliate” fra codice civile e leggi speciali, disciplina fattispecie di più recente elaborazione e riconoscimento come quelle dei reati societari e finanziari.

Se siamo amministratori di società – di persone e ancor più di capitali, dove i movimenti finanziari possono essere importanti – saremo tenuti a rispettare una serie di obblighi e doveri posti dallo statuto e dal legislatore a salvaguardia degli interessi di soci, società e terzi. Doveri di natura civilistica come quello della Tenuta delle scritture contabili (vd. artt. 2214; 2421 c.c.), la violazione dei quali determina l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale eventualmente cagionato. E soprattutto, obblighi a rilevanza penale. Alcune condotte, come quelle descritte negli artt. 2621 ss. del codice civile, rendono infatti gli amministratori – e in generale i soggetti che abbiano la gestione anche contingente e in via di fatto della società – penalmente perseguibili, e sanzionabili anche con misure detentive. Vediamo più specificamente i reati di “False comunicazioni” ( cosiddetto “falso in bilancio”) e di “Bancarotta”:

 

False comunicazioni sociali ( art. 2621)
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622)

In ambedue i casi, viene sanzionata: l’esposizione nei documenti destinati ai soci e/o al pubblico ( bilanci, relazioni, altre comunicazioni previste dalla legge) di fatti non rispondenti al vero; oppure l’omissione negli stessi documenti di informazioni riguardanti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, che per legge l’amministratore è tenuto a comunicare. Ciò che differenzia le due fattispecie criminose è il fatto che, mentre l’ipotesi di cui all’art. 2621 si realizza con la semplice condotta ( dolosa: l’amministratore ( ovvero il sindaco, il direttore generale, il liquidatore) ha il preciso intento di ingannare o di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto); nel secondo caso, invece, l’amministratore sarà punibile solo se, e nella misura in cui, dal suo comportamento ingannevole sia anche derivato un effettivo danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Pene previste: l’arresto fino a 2 anni per l’ipotesi di cui all’art. 2621 e la reclusione da 6 mesi a 3 anni per quella disciplinato dall’art. 2622. In entrambi i casi, non è perseguibile l’amministratore che abbia agito per distrazione, negligenza e superficialità, quindi senza dolo.

 

Bancarotta fraudolenta ( art. 216 Regio Decreto 267 / 1942)
Bancarotta ( art. 217 Regio Decreto 267 /1942)

I reati di Bancarotta si inseriscono nel contesto del fallimento: è necessario cioè che sia intervenuta una sentenza dichiarativa di fallimento perché possano realizzarsi. Sono reati propri dell’amministratore di società ( al quale la legge equipara, come per il falso in bilancio: liquidatori, sindaci, direttori generali, od amministratori di fatto) e dell’imprenditore individuale. In generale, possiamo definire la bancarotta come un’attività di distrazione, destabilizzazione o dissimulazione del patrimonio sociale a detrimento della massa dei creditori ( soggetti passivi del reato, nel cui primario interesse sono poste le dette norme).

Nella bancarotta “semplice”, disciplinata all’art. 217 della Legge Fallimentare, la condotta non è accompagnata dall’elemento del dolo, cioè da una precisa consapevolezza e volontà di frodare i creditori e trarre per sé o per altri un profitto ingiusto, come avviene invece in quella “fraudolenta” appunto. E questo spiega il diverso trattamento sanzionatorio delle due fattispecie, la prima punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, la seconda con la reclusione da 3 a 10 anni.

In particolare, l’art.216 sanziona le ipotesi in cui:
. l’imprenditore ( o altro dei possibili soggetti attivi sopradetti), prima o durante la procedura fallimentare, abbia distrutto, occultato, distratto, dissipato, in tutto o in parte, i beni propri ( o della società) ovvero abbia riconosciuto o esposto passività inesistenti, allo scopo di non pagare i creditori;
. l’imprenditore, prima o durante la procedura fallimentare, abbia distrutto, occultato, falsificato, in tutto o in parte, i documenti contabili o li abbia tenuti in modo da rendere impossibile l’esatta.