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Diritto Penale
[toggle title=”Qual è la differenza tra denuncia e querela?”]La denuncia, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d’ufficio, cioè senza che sia necessario l’intervento della persona offesa dal reato.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell’autorità che la riceve) e può essere anche rimessa (cioè ritirata se già presentata) o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi.[/toggle]
[toggle title=”Quali sono i termini per proporre una querela?”]L’art. 124 c.p. prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell’autore. Si può, ad esempio, sapere che è accaduto un determinato evento, ma non avere subito gli elementi per qualificarlo quale reato, oppure può esserci bisogno di tempo per esperire alcuni accertamenti al fine di conoscere chi è l’autore del fatto. In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto.
Inoltre, l’onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l’eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.[/toggle]
[toggle title=”Come si può essere risarciti per il danno prodotto da un reato?”]Se si è persona offesa dal reato, per ottenere il dovuto risarcimento, si hanno due possibilità alternative.
La prima possibilità è quella di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Con l’atto di costituzione di parte civile si determina l’inserzione di una richiesta risarcitoria di natura privatistica nel processo penale, andando ad aggiungere al processo una parte facoltativa (il processo penale, vede infatti come parti essenziali solo lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, e l’imputato). Con la costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato, oltre a richiedere di essere risarcito per il danno subito, può anche partecipare al processo presentando testi, altri elementi di prova, memorie e consulenze.
Alternativamente alla costituzione di parte civile nel processo penale, il danneggiato dal reato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, il cui esito sarà peraltro indipendente dal procedimento penale, salvo che al momento dell’instaurarsi del processo civile, nel giudizio penale non sia già stata pronunciata sentenza di primo grado o vi sia già stata costituzione di parte civile (in tale ultimo caso, tacitamente revocata, art. 82 c.p.p.).
Con la previsione di questi due canali alternativi, il legislatore ha voluto far valere il principio dell’indipendenza del giudicato penale rispetto al giudicato civile o amministrativo (salvi i casi di pregiudizialità assoluta del giudizio civile su quello penale in ordine alle controversie su questioni attinenti la cittadinanza e lo stato di famiglia, art. 3 c.p.p.). Nel caso di giudizio civile, il risarcimento richiesto dovrà comprendere anche il danno morale (cioè il danno non patrimoniale), normalmente escluso nelle domande che non trovano origine in fatti costituenti reato.[/toggle]
[toggle title=”Quali sono le differenze tra reato doloso, colposo e preterintenzionale?”]Per dolo si intende la consapevolezza e la volontà di commettere un reato. Il dolo è uno degli elementi essenziali al fine di qualificare ciascun reato (è detto, in particolare, elemento soggettivo, perché riguarda uno stato psicologico).
L’art. 42 c.p. prevede infatti che nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà, ma fa salvi alcuni casi espressamente previsti dalla legge in cui può aversi reato anche in mancanza di dolo (sono i casi dei reati preterintenzionali e dei reati colposi).
Si determina uno stato soggettivo di preterintenzione quando si vuole porre in essere un reato, ma le conseguenze della propria azione sono più gravi di quanto previsto (ad esempio, si vuole colpire con un pugno per provocare una percossa e invece si determina la morte della persona colpita). Le uniche figure previste nel nostro ordinamento sono l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e l’aborto preterintenzionale (art. 18, c. 2, L. 194/1978).
Si ha invece l’elemento soggettivo della colpa quando manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l’evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Anche le ipotesi di reati colposi sono tassativamente previste dalla legge (ad esempio: omicidio colposo [art. 589 c.p.] o lesioni colpose [art. 590 c.p.]).
Le contravvenzioni sono punibili sia se commesse a titolo di dolo che a titolo di colpa.[/toggle]
[toggle title=”Quando può essere invocata la legittima difesa o una delle altre cause di non punibilità del reato?”]L’art. 52 c.p. (legittima difesa) prevede la non punibilità del fatto se chi lo ha commesso vi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Tuttavia, lo stesso articolo stabilisce che deve esservi proporzionalità tra la difesa e l’offesa. La reazione è perciò giustificata solo ove sussistano i due requisiti della necessità e della proporzionalità tra offesa e difesa.
La giurisprudenza ha chiarito che, relativamente alla legittima difesa, la proporzionalità deve assumersi tra i beni in conflitto. Ad esempio, nel caso di un furto, che presuppone l’offesa all’integrità patrimoniale di un soggetto, non sarà considerata legittima la difesa di chi, per scongiurare tale reato, cagioni la morte del ladro, posto che in questo caso si va a ledere il bene della vita che è certamente sovraordinato al bene patrimoniale.
Altre cause di giustificazione sono:
il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.)
l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)
lo stato di necessità (art. 54 c.p.).[/toggle]
[toggle title=”In quanto tempo si prescrive un reato?”]La prescrizione del reato determina l’estinzione dello stesso reato sul presupposto del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo (e un tempo anche la pena di morte) sono imprescrittibili.
L’art. 157 c.p. disciplina il tempo necessario a prescrivere un reato in considerazione della pena stabilita.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
La Corte Cost. con sent. 31.5.1990, n. 275 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p., nella parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.
La prescrizione può essere oggetto di sospensione (nel caso il termine ricomincia a decorrere dal momento della sospensione) o interruzione (nel caso il termine ricomincia a decorrere nuovamente dal momento dell’interruzione).
Anche in caso di sospensione o interruzione, sono comunque previsti termini oltre i quali la prescrizione opera comunque (art. 161 c.p.).[/toggle]
[toggle title=”Quali sono i reati di competenza del Giudice di Pace penale?”]La L. 468/99 e il relativo D.lgs. di attuazione 274/00 hanno disciplinato la figura del Giudice di Pace penale, assegnando allo stesso la competenza funzionale per alcuni particolari reati in ordine soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati.
Tali reati sono (art. 5 D.Lgs. 274/00):
Percosse (art. 581 c.p.)
Lesione personale (art. 582 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
Ingiuria (art. 594 c.p.)
Diffamazione (art. 595 c.p.)
Minaccia (art. 612 c.p.)
Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.)
Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
Usurpazione (art. 631 c.p.)
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
Danneggiamento (art. 635 c.p.)
Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 581 c.p.)
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.)
Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali.
Per i reati procedibili a querela, pertanto, la persona offesa avrà la possibilità di richiedere l’esercizio dell’azione penale attraverso il normale strumento della querela, oppure tramite ricorso immediato al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 21 del D.l.vo 274/00. La presentazione della querela non impedisce comunque che venga successivamente inoltrato anche il ricorso, purché sia rispettato il termine di tre mesi.[/toggle]